07/09/2026
Bocciata nonostante il piano didattico personalizzato, i giudici: "Non è un salvacondotto per la promozione".
La ragazza, con quattro insufficienze tra cui latino e matematica, aveva fatto ricorso contro la non ammissione alla terza classe. I giudici: "Le misure compensative non esentano dal raggiungimento degli obiettivi minimi".
Il piano didattico personalizzato (il famoso pdp) da solo non basta per evitare la bocciatura, lo studente deve comunque impegnarsi e dimostrare di studiare. Sono queste le motivazioni che hanno portato alla conferma della bocciatura, da parte dei giudici amministrativi, per una studentessa che non era stata ammessa alla terza classe di un istituto superiore della provincia di Perugia. Per i giudici del Tar il pdp non è un “salvacondotto” per la promozione automatica.
La studentessa con disturbi specifici dell’apprendimento (dsa) aveva impugnato il verbale di scrutinio finale, contestando la non ammissione alla classe terza nonostante la presenza di un piano didattico personalizzato che prevedeva misure compensative e dispensative. Le insufficienze, secondo quanto riportato in sentenza, erano quattro: 4 in lingua e cultura latina, 3 in matematica, 5 in lingua e cultura straniera e 5 in diritto ed economia. Un quadro che, per il consiglio di classe, non consentiva alla ragazza di "affrontare la frequenza della classe terza, non avendo raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline".
La difesa della studentessa aveva sollevato tre principali censure. In primo luogo, la scuola avrebbe omesso di comunicare tempestivamente ai genitori le criticità nel profitto della figlia, non preannunciando la bocciatura nonostante la certificazione dsa che attestava un "Disturbo specifico dell'apprendimento, con compromissione del calcolo" e un "Disturbo di apprendimento non verbale".
In secondo luogo, veniva contestata la tardiva redazione del pdp, avvenuta solo il 7 maggio 2026, a ridosso della fine dell'anno scolastico, nonché la mancata applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti, con l'eccezione della materia del latino.
La ricorrente lamentava un difetto di istruttoria e una valutazione superficiale, sostenendo che il consiglio di classe si sarebbe limitato a prendere atto delle insufficienze senza considerare il percorso complessivo, l'impegno della studentessa e l'incidenza diretta dei disturbi dell'apprendimento sul rendimento scolastico.
I giudici amministrativi dell’Umbria hanno ritenuto il ricorso "complessivamente infondato", richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per gli alunni affetti da dsa non è previsto un trattamento differenziato rispetto ai criteri di ammissione alla classe successiva. Le specifiche difficoltà, spiega il Collegio, "devono essere affrontate erogando una didattica individualizzata e personalizzata, e misure compensative o dispensative adeguate per conseguire il livello di apprendimento atteso".
La sentenza cita espressamente il principio secondo cui "le disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non escludono la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente".
I giudici hanno osservato che "anche nelle materie (come il latino) in cui le misure facilitatorie sono state applicate tutto l'anno la valutazione non è mutata (il voto in latino era 4 nel primo trimestre ed è rimasto tale anche allo scrutinio finale)". Inoltre, "le fragilità della ricorrente riguardano principalmente l'area del calcolo (infatti in matematica si registrano le difficoltà più serie) mentre non sembrano coinvolgere altri ambiti, quindi non potrebbero giustificare le insufficienze nelle materie umanistiche".
Il Tar ha ricordato che "sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina". Nel caso in esame, le insufficienze gravi erano ben due (latino e matematica), unite ad altre due non gravi (diritto e lingua straniera).
"Anche ove la contestata votazione di 5 in diritto fosse stata portata a 6, ciò non avrebbe potuto cambiare l'esito finale di mancata promozione", conclude la sentenza, che respinge integralmente il ricorso e compensa le spese di lite.
La ragazza, con quattro insufficienze tra cui latino e matematica, aveva fatto ricorso contro la non ammissione alla terza classe. I giudici: "Le misure compensative non esentano dal raggiungimento degli obiettivi minimi"