(EOLO) European Organization of Law Observers

(EOLO) European Organization of Law Observers Giuristi in Italia o in Europa? Ecco ciò che fa per voi... Art. 5
Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Statuto dell’Associazione
“European Organization of Law Observers”


Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l’Associazione Culturale denominata “European Organization of Law Observers” siglabile “E.O.L.O.” con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve ess

ere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11. Art. 2
Scopi e finalità

1) L’Associazione si prefigge lo scopo di costituire un gruppo di studiosi di diritto che, attraverso il confronto con professori e professionisti, approfondisce a livello universitario tematiche giuridiche fondamentali, con particolare attenzione alla dimensione europea. Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di organizzare conferenze e seminari.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Iniziative di autofinanziamento;
f) Donazioni e lasciti testamentari;
g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro un anno dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

5) La qualità di Socio si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;
per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sei mesi dall’eventuale sollecito scritto;
per causa di morte.

6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
di eleggere gli il Consiglio Direttivo e di essere eletti negli organi sociali;
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
b) I soci sono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
· al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Art. 8
Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Consiglio di Gestione;
Il Presidente. Art. 9
Assemblea dei Soci

1) L’Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'associazione. Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
discute ed approva i programmi di attività;
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
delibera sull’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

6) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario. Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Art. 12
Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) membri che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche oppure salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5)In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
delibera sulle domande di nuove adesioni;
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione. compone la lista dei membri del Consiglio di Gestione. affida deleghe e istituire commissioni
cura la rappresentanza esterna dell’Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Art. 13
Consiglio di Gestione

1) Il Consiglio di Gestione è composto di una lista di soci redatta dal Consiglio Direttivo, la quale è approvata con voto a maggioranza assoluta. L’esclusione di un Socio dal Consiglio di Gestione, da parte del Direttivo, deve essere motivata da una giusta causa.

2) Il Consiglio di Gestione è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; deve comunque riunirsi almeno a cadenza bimestrale. La convocazione deve essere effettuata entro settantadue ore prima della riunione e deve riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.

3) L’ordine del giorno è deciso dal Vice Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Su proposta di almeno 1/5 dei membri, possono essere inclusi nell’ordine del giorno uno o più argomenti, ma in nessun caso successivamente alla convocazione.

4) Il Vice Presidente dell’Associazione presiede le riunioni, in caso di sua assenza è sostituito dal Tesoriere.

5) All’interno del Consiglio di Gestione possono essere affidate deleghe e istituite commissioni, su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni delega o commissione deve avere un oggetto specifico, che può essere una competenza, una funzione organizzativa oppure un approfondimento tematico. Ciascuna commissione deve essere composta da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

6) I verbali delle sedute del Consiglio di Gestione, redatti a cura del Segretario dell’Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti

7) Per la validità della riunione non occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni sono valide con il solo voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, quello di chi presiede vale doppio. Art. 14
Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Art. 15
Scioglimento

1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art. 16
Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

04/05/2012

pronti per la prima conferenza, il 9 maggio ore 16 aula 1 della palazzina einaudi... NON MANCATE!!! e soprattutto non perdetevi EOLO martedì su Repubblica......

COME LAVOREREMO?mercoledì 9 maggio ore 16:00 aula 1 palazzina EinaudiITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNAFLESSIBILITA' PRECARI...
02/05/2012

COME LAVOREREMO?
mercoledì 9 maggio ore 16:00 aula 1 palazzina Einaudi
ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA
FLESSIBILITA' PRECARIETA' APPRENDISTATO

17/04/2012

we dare... forza ragazzi che ce la facciamo!!!

14/04/2012

biglietti da visita in preparazione...

04/04/2012

Finalmente domani ci sarà la prima assemblea dove si nomineranno i primi componenti del Consiglio di Gestione, e dove si discuterà per il tema della prima conferenza!

30/03/2012

Tessere e moduli d'iscrizione prontissimi! Da lunedì si inizia il tesseramento!

29/03/2012

Tessere provvisorie quasi pronte! Tra poco si parte con il tesseramento e con le prime attività!

27/03/2012

Statuto dell’Associazione
“European Organization of Law Observers”

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l’Associazione Culturale denominata “European Organization of Law Observers” siglabile “E.O.L.O.” con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11.

Art. 2
Scopi e finalità

1) L’Associazione si prefigge lo scopo di costituire un gruppo di studiosi di diritto che, attraverso il confronto con professori e professionisti, approfondisce a livello universitario tematiche giuridiche fondamentali, con particolare attenzione alla dimensione europea.

Art. 3
Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di organizzare conferenze e seminari.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Iniziative di autofinanziamento;
f) Donazioni e lasciti testamentari;
g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.

Art. 5
Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro un anno dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

5) La qualità di Socio si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell’Associazione;
per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sei mesi dall’eventuale sollecito scritto;
per causa di morte.

6) L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
di eleggere gli il Consiglio Direttivo e di essere eletti negli organi sociali;
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
b) I soci sono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
· al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8
Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Consiglio di Gestione;
Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1) L’Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
discute ed approva i programmi di attività;
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
delibera sull’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.

6) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2)Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) membri che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche oppure salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5)In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
delibera sulle domande di nuove adesioni;
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
compone la lista dei membri del Consiglio di Gestione.
affida deleghe e istituire commissioni
cura la rappresentanza esterna dell’Associazione.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13
Consiglio di Gestione

1) Il Consiglio di Gestione è composto di una lista di soci redatta dal Consiglio Direttivo, la quale è approvata con voto a maggioranza assoluta. L’esclusione di un Socio dal Consiglio di Gestione, da parte del Direttivo, deve essere motivata da una giusta causa.

2) Il Consiglio di Gestione è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; deve comunque riunirsi almeno a cadenza bimestrale. La convocazione deve essere effettuata entro settantadue ore prima della riunione e deve riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.

3) L’ordine del giorno è deciso dal Vice Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Su proposta di almeno 1/5 dei membri, possono essere inclusi nell’ordine del giorno uno o più argomenti, ma in nessun caso successivamente alla convocazione.

4) Il Vice Presidente dell’Associazione presiede le riunioni, in caso di sua assenza è sostituito dal Tesoriere.

5) All’interno del Consiglio di Gestione possono essere affidate deleghe e istituite commissioni, su proposta del Consiglio Direttivo. Ogni delega o commissione deve avere un oggetto specifico, che può essere una competenza, una funzione organizzativa oppure un approfondimento tematico. Ciascuna commissione deve essere composta da almeno un membro del Consiglio Direttivo.

6) I verbali delle sedute del Consiglio di Gestione, redatti a cura del Segretario dell’Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti

7) Per la validità della riunione non occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni sono valide con il solo voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, quello di chi presiede vale doppio.

Art. 14
Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15
Scioglimento

1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 16
Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.

27/03/2012

pubblichiamo lo statuto e apriamo la pagina agli altri...

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